Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo dell'attività sportiva, quale elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità. Al fine di potenziare l'educazione motoria e sportiva è istituito, nelle scuole primarie e negli istituti comprensivi, l'organico aggiuntivo dei docenti specialisti di educazione fisica e sportiva, per il quale hanno titolo di accesso nei concorsi al ruolo o al conferimento di supplenze i laureati in scienze motorie, di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ad essi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
      2. L'organico aggiuntivo di cui al comma 1 è istituito nella misura di un docente specialista ogni venti classi della scuola primaria.